Salta al contenuto

Lun–Ven 8:30–13:00 · Lun e Mer 15:00–17:00

Pubblicato il

Art. 6 (Qualità delle informazioni)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7.
  2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
‹ Tutti gli articoli in Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Aggiornato al D.Lgs. 97/2016
Unione europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, LEADER, Piano Strategico della PAC, Sviluppo rurale 2023-2027 CSR Puglia

CSR Puglia 2023-2027 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027
SRG06 “LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”