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Art. 24, c.1, Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’ articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
‹ Tutti gli articoli in Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33
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CSR Puglia 2023-2027 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027
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